Anche il delitto di Garlasco risulta essere in parte condizionato da una cattiva ed errata acquisizione dei dati digitali/informatici presenti sul Pc di Stasi. Il computer consegnato spontaneamente da Alberto Stasi non è stato correttamente gestito dalla Polizia Giudiziaria. Ciò di fatto ha reso difficile stabilire con un valido grado di certezza l'alibi dell'imputato e il movente dell'omicidio. Il giudice ha definito tale passaggio "uno dei capitoli più critici
Il valore probatorio di copia di una pagina è a tutt'oggi un problema molto dibattuto in considerazione della particolare difficoltà di garantire l'autenticità della copia stessa, ossia la sua identità con l'originale. Infatti per difendere o far valere un proprio diritto in giudizio è possibile portare come prova delle proprie istanze una pagina web in formato elettronico (copia su cd o qualsiasi altro supporto ottico o magnetico) o in formato cartaceo attraverso la stampa della pagina web che si assume come prova. Orbene la questione pone dei problemi di difficile risoluzione, vediamoli analiticamente.
Appare quanto mai diffuso o in fase di notevole diffusione in Internet, la fattispecie penalmente rilevante della cd sostituzione di persona prevista dall’ articolo 494 del codice penale. Tale norma non rientra tecnicamente nelle previsioni tipiche dei computer crimes introdotti con la legge 547/1993, appunto sui reati informatici, tuttavia una sua applicazione alle nuove tecnologie sembra opportuna ed efficace.
E’ stata ratificata dopo ben 6 anni e mezzo la convenzione di Budapest sulla lotta alla criminalità informatica (Convenzione approvata a Budapest il 23 novembre del 2001 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004). Molte le novità apportate dal testo al nostro ordinamento, tra cui inserimento di nuove fattispecie di reati informatici e modifica, in alcuni casi, delle vecchie previsioni normative.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23280/07 ha avuto modo di soffermarsi sul problema del foro competente ex articolo 152 Codice Privacy.
Con l'approvazione in via definitiva del D.L. Del 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge del 23 aprile 2009, n. 38, ai Comuni viene concessa, in via espressa, la facoltà di avvalersi di telecamere per garantire la sicurezza nel territorio urbano di propria competenza. Ciò si incardina in un percorso che negli anni ha sempre di più investito le amministrazioni locali di poteri indirizzati alla tutela della sicurezza per i propri cittadini.
Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa sia tra privati sia in ambito aziendale. Spesso però taluni gestori sono "restii" a consentire al proprio cliente di passare ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l'attuale disciplina vigente per la materia della cosiddetta portabilità, e nello specifico la Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19 dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.
Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell'ingegno con la conseguenza di essere oggetto protetto della legge sul diritto d'autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d'ora innanzi lda).
Il Tribunale di Latina ha condannato una società di telecomunicazioni a risarcire il danno da “invio di sms non desiderati” (cd Spamming). Valutazione equitativa del danno che ha raggiunto la cifra considerevole di 1000 euro a sms (in totale la Società ne aveva inviati nove).
E’ tutto chiaro, almeno fino alla prossima sentenza: modificare o porre in vendita apparecchi idonei a modificare una console come la Playstation o Nintendo DS è reato. A sancirlo è stata ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione che, ribadendo un concetto già chiarito nel 2007, ha stabilito che vendere i cosiddetti modchip per le console integra il reato previsto dall’articolo 171 ter, 1° comma lettera f-bis) della legge sul diritto d’autore. In particolare si tratta, per espresso rimando, della violazione dell’articolo 102 quater della legge sul diritto d’autore, il quale legittima il titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera a proteggere l’opera stessa da utilizzi abusivi mediante l’adozione di misure tecnologiche. Più in generale è stata dichiarata l’illiceità dei dispositivi (tutti) che hanno come scopo principale o prevalente la rimozione o l’elusione delle misure tecnologiche di protezione dei videogiochi.
La Corte di Cassazione, sez. Penale, con la sentenza n. 20722 del 2010, è tornata sul delicato tema della videosorveglianza sui luoghi di lavoro. In particolare, il supremo collegio si è soffermato sul rapporto tra difesa del patrimonio aziendale e la riservatezza del lavoratore in occasione dell'esercizio della propria mansione lavorativa minacciata appunto dalle riprese di videocamere. Il tema non è di poco conto, sia a livello sostanziale che processuale. Infatti da un lato a presidiare la riservatezza del lavoratore c'è lo statuto dei Lavoratori (art. 4, Legge 300/1973) dall'altro c'è il problema di utilizzazione del materiale probatorio acquisito mediante il sistema di videosorveglianza installato, per così dire, clandestinamente.
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